Viene elevata al 110% la detrazione fiscale per interventi significativi di efficientamento energetico come il cappotto all’edificio oppure l’installazione della pompa di calore; se si abbina a questi interventi “principali” uno “secondario” come fotovoltaico, storage e colonnina per auto elettriche, anche questi ultimi potranno beneficiare dell’incentivo fiscale al 110%.
Il provvedimento prevede una serie di interventi principali o “MASTER”, che danno diritto alla super detrazione del 110% (in 5 anni) e che fanno da traino per ulteriori interventi “SLAVE”.
Il beneficio è ottenibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
CAPPOTTO: interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache di involucri di edifici.
CENTRALIZZATO: sostituzione di generatori di calore con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini.
UNIFAMILIARE: sostituzione del generatore di calore con pompa di calore (anche ibrida) in edifici unifamiliari.
SISMABONUS: interventi di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
FOTOVOLTAICO: con limite di spesa di 48.000€ e con limite di 2.400 €/kWp (che scende a 1.600 €/kWp nel caso di ristrutturazione edilizia o altri interventi di manutenzione).
ACCUMULO: se realizzati congiuntamente o successivamente agli impianti fotovoltaici sopra nominati, sempre nello stesso limite di spesa e con un limite di 1.000 €/kWh.
ALTRI INTERVENTI di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013
RICARICA AUTO: negli edifici.
Nel caso in cui gli interventi «SLAVE» siano realizzati congiuntamente ad almeno un intervento «MASTER» (altri interventi e ricarica auto, non in abbinamento sismabonus), anch’essi acquisiscono il vantaggio della detrazione 110% (ripartita in 5 anni).
Il decreto indica che il previsionale di spesa per l’intervento è pari a circa 14 mld (sommatoria del dato indicato nel finale dell’art. 119).
È stata ripristinata la cessione del credito derivante dalla detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, come fotovoltaico, sistema di accumulo e di ricarica per e-car, eliminando i limiti del 2019 nella cedibilità e permettendone il trasferimento anche a soggetti finanziari.
Per molti degli interventi che consentono di ottenere una detrazione fiscale e con spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (dall’installazione del solo impianto fotovoltaico, alla pompa di calore per acqua calda sanitaria, all’installazione di colonnine, fino agli interventi che danno diritto alla Super detrazione del 110%) è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Le opzioni sono quindi due:
1. al posto di detrarre la spesa sostenuta chi effettua l’intervento può ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto, che sarà anticipato dal fornitore e che potrà successivamente cederlo ad altri soggetti, comprese banche o altri intermediari finanziari;
2. i beneficiari dell’intervento potranno cedere il credito d’imposta equivalente al valore della detrazione spettante ad altri soggetti, comprese banche o altri intermediari finanziari.
Il Decreto richiede, per il perfezionamento delle pratiche per la cessione del credito e sconto in fattura del Super Ecobonus, dei passaggi di verifica formale ed attestazione, come l’asseverazione di un tecnico abilitato, il visto di conformità dei dati e documentazione da parte di professionisti con specifiche qualifiche e coperture assicurative. In caso di violazioni o mancato rispetto delle norme sono previste pesanti sanzioni (fino a 15.000 euro per pratica).
Il sistema delineato è molto potente ma richiede un rigoroso rispetto delle regole da parte dei soggetti coinvolti, che devono pertanto essere strutturati adeguatamente.
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